Il commercio di cavalli e le leggi che lo regolano

La legge stabilisce dei criteri normativi per garantire il commercio di cose mobili ed immobili. Il nostro Codice Civile però, non si occupa specificatamente del commercio di animali, rinviando la loro contrattazione a usi e consuetudini locali.

CONTRATTO – L’articolo 1321 del Codice Civile definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costruire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. I requisiti di un accordo sono: accordo fra le parti, causa lecita, oggetto non impossibile e forma legale. In genere, nel commercio di animali, la contrattazioni si fa a voce.

Il compratore ha come obbligo quello di pagare l’animale al prezzo pattuito al momento della consegna o nel giorno e nel luogo decisi. Il venditore è obbligato ad assicurare al compratore il pacifico possesso dell’animale, a garantirne l’assenza di vizi e difetti occulti e a consegnargli l’animale nello stato in cui era al momento della contrattazione.

I vizi sono imperfezioni materiali della cosa tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. 

  • Pregresso: il vizio, cioè la patologia o malattia che manifesta l’ animale oppure le cause da cui derivano, debbono essere preesistenti al momento del contratto.
  • Occulto: al momento dell’ acquisto il vizio non doveva essere apparente o facilmente riconoscibile. 
  • Grave: il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto.

Il Codice Civile stabilisce che il venditore è obbligato verso il compratore per i soli vizi occulti, poichè per quelli evidenti si ritiene che il compratore sia in grado di riconoscerli e valutarli. I difetti occulti non devono compromettere o diminuire l’uso per cui è stato venduto l’animale (Articolo 1498). Il compratore, altrimenti, può dichiarare la frode.

AZIONE REDIBITORIA – Azione mediante la quale il compratore chiede al venditore la risoluzione del contratto nel caso in cui si riscontri un vizio occulto o con facilmente riconoscibile durante il commercio. Il venditore deve restituire il prezzo pagato e le spese inerenti il commercio più eventuali danni; il compratore deve restituire il cavallo nelle stesse condizioni in cui l’ha comprato.

AZIONE ESTIMATORIA – Il compratore può chiedere la restituzione di una parte del prezzo pagato, che si ritiene avrebbe pagato in meno se il vizio fosse stato reso noto. La riduzione viene fissata di comune accordo o dal Magistrato, tenendo conto del tipo di vizio, della sua gravità e della possibilità di guarigione del cavallo. Solitamente l’azione estimatoria si effettua quando il compratore non è in grado di restituire il cavallo con un’azione redibitoria, poichè ne ha modificato irreversibilmente le caratteristiche (castrazione, marchiatura,…).

AZIONI DI NULLITA’ – Il contratto viene annullato quando manca uno dei requisiti fondamentali di un contratto e cioè che sia stato stipulato con errore essenziale (falsa nozione dell’atto o dell’oggetto) o con violenza (costringendo uno dei contraenti) o con dolo (uso di raggiri).

AZIONE DI REGRESSO O DI RIVALSA – E’ l’azione che viene intentata da un compratore, divenuto venditore, contro il primo venditore poichè, nei termini di garanzia, è stato chiamato dal suo compratore a rispondere di vizi del cavallo.

Normalmente queste azioni possono essere intentate entro un certo limite di tempo. Il compratore può far valere i suoi diritti entro 8 giorni dal giorno dalla scoperta del vizio (alcuni regolamenti regionali prolungano a 40 giorni questo periodo), ma entro un anno dalla consegna del cavallo.

Nel commercio di cavalli vengono definiti vizi redibitori il ballo dell’orso, il ticchio d’appoggio, l’oftalmia periodica, il cancro del fettone, l’atassia spinale, la morva, il corneggio e la bolsaggine. A seconda delle Province italiane, possono essere inclusi nell’elenco anche altri vizi che possono essere considerati redibitori; in tal caso essi prevalgono sul codice civile.

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